CONDOMINI ED EDIFICI POLIFUNZIONALI
CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Roma e provincia
Millesimi del riscaldamento condominiale
OBBLIGO DELLA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE UNI10200
Dal 30 Giugno 2017 vige l'obbligo per i condomini e gli edifici polifunzionali di contabilizzare i consumi di riscaldamento secondo la norma tecnica UNI 10200. La norma serve a ripartire correttamente le spese per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria negli edifici serviti da un'unica centrale termica.
Sostanzialmente l'obbligo è diviso in tre punti:
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Contabilizzazione: si realizza principalmente con l'installazione dei ripartitori sui radiatori
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Termoregolazione: si realizza principalmente con l'installazione delle valvole termostatiche sui radiatori
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Nuove tabelle millesimali: tutti gli edifici con riscaldamento centralizzato devono adeguare le tabelle millesimali del riscaldamento alla nuova norma UNI 10200
La norma determina un cambiamento sulla gestione del servizio di riscaldamento degli edifici, in particolare per i condomini. Con la contabilizzazione del calore ogni condomino paga quanto consuma e quindi la bolletta verrà calcolata in base all'effettivo riscaldamento fornito all'abitazione. La contabilizzazione è, a tutti gli effetti, un intervento di efficientamento energetico che migliora il rendimento di regolazione dell'impianto e diminuisce i consumi.
CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Casi di deroga
Si può derogare all'applicazione delle nuove tabelle millesimali:
Nel caso in cui siano comprovate con una relazione asseverata differenze di fabbisogno termico per metro quadrato tra le unità immobiliari superiori al 50%, il condominio in sede assembleare può derogare dall'obbligo di ripartizione secondo la norma UNI 10200 e procedere alla ripartizione delle spese secondo percentuali fisse: almeno il 70% per il consumo volontario e la rimanenza come quota fissa. In altri termini, l'assemblea di condominio è libera di non redigere le nuove tabelle millesimali per il riscaldamento se viene approvata una relazione tecnica, nella quale si assevera che tra almeno due appartamenti del condominio esistono differenze di fabbisogno termico per metro quadrato maggiori del 50%. Questo può accadere ad esempio se i due appartamenti hanno bisogno di quantità molto differenti di calore per essere riscaldati, come può succedere per un appartamento localizzato ad un piano intermedio esposto a sud ed un appartamento all'ultimo piano esposto a nord.
Se questa differenza è maggiore del 50%, grazie all'asseverazione del tecnico, è possibile derogare dall'obbligo di "nuove tabelle millesimali" secondo la UNI 10200 e l'assemblea è libera di ripartire scegliendo la percentuale tra quota fissa e variabile.
L'articolo 9 comma 5 lettera d) del D.lgs 102/2014 specifica inoltre che l'obbligo delle tabelle millesimali secondo la UNI 10200 è facoltativo nei condomini o edifici polifunzionali in cui alla data di entrata in vigore del decreto (quindi prima del 19 Luglio 2014) si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di contabilizzazione e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.
Si può derogare all'installazione della contabilizzazione del calore:
Se il risparmio ottenibile attraverso l’intervento di contabilizzazione è economicamente sconveniente rispetto ad altri interventi di riqualificazione è possibile "derogare" all'obbligo di contabilizzazione.
Ripartizione dei consumi | Contabilizzazione millesimi
La ripartizione prevede l'individuazione di 2 quote da ripartire: la quota fissa e la quota variabile.
1) Quota fissa: è quella parte di consumo involontaria che riguarda
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Perdite della rete di distribuzione, cioè le dispersioni del calore che avvengono dalle tubature prima che raggiungano gli appartamenti
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Spese di conduzione e manutenzione ordinaria
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Spese per la gestione del servizio di lettura di contabilizzazione