ROMA & PROVINCIA
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AUTORIZZAZIONEPAESAGGISTICA
SEMPLIFICATA / ORDINARIA ROMA
Autorizzazione Paesaggistica | Roma e Provincia
L'autorizzazione paesaggistica, regolamentata dal Codice dei Beni Culturali (Dlgs 42/2004), è obbligatoria per interventi in aree soggette a tutela paesaggistica e va richiesta all'ente competente affinché sia accertata la compatibilità paesaggistica dell’intervento.
L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto necessario per il permesso di costruire o altri titoli edilizi.
A seconda dell’intervento che s’intraprende sarà possibile ricorrere a tre procedure diverse:
- INTERVENTO LIBERO: senza obbligo di autorizzazione paesaggistica ma solo richiesta del titolo edilizio (quando serve);
- AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA: con modelli unificati e iter procedurale da concludersi entro il termine massimi di 60 giorni.
- AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA: per interventi significativi e con iter procedurale più lungo (fino ad un massimo di 120 giorni).
Aree di interesse paesaggistico (art. 142 dlgs 42/2004):
Sono di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo decreto centri storici, ville giardini, parchi, bellezze panoramiche, fiumi, torrenti, territori costieri, territori coperti da foreste e boschi, zone di interesse archeologico ed aree ed immobili specificatamente individuati:
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i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare
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i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi
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i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
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le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole
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i ghiacciai e i circhi glaciali
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i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi
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i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227
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le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici
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le zone umide incluse nell’elenco previsto dal dpr 448/1976
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i vulcani
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le zone di interesse archeologico